Nel caso dei programmi software un dubbio riguardava il titolo con cui il bene viene acquisito, se cioè tramite un contratto che permetta all’acquirente lo sfruttamento economico del bene oppure tramite mera licenza d’uso. Sul punto il parere della circolare è favorevole al contribuente nel senso che anche l’acquisto della mera licenza d’uso rientra tra i beni agevolabili purché il bene sia iscrivibile nell’attivo patrimoniale in base alle indicazioni ritratte dall’Oic 24.
Peraltro la circostanza che il bene immateriale sia non collegato funzionalmente al bene materiale oggetto di iperammortamento risolve anche la modalità di fruizione dell’agevolazione nel senso che il bene stand alone fruisce della maggiore deduzione del 40% mentre se il bene immateriale fosse incorporato in quello materiale allora il costo complessivo (senza scorporare le due componenti) sarebbe oggetto dell’iperammortamento.
Ma l’acquisto del bene immateriale a far data dal periodo d’imposta che inizia con il 1° gennaio 2017 è solo la prima delle due condizioni che sono necessarie per poter accedere all’agevolazione tributaria. L’agevolazione spetta, infatti, dal periodo d’imposta in cui un bene immateriale risulta interconnesso al sistema aziendale. L’interconnessione va certificata da un ingegnere oppure un perito industriale tramite perizia giurata in relazione alla quale la circolare specifica l’opportunità di allegare una descrizione tecnica che ne dimostri, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B della legge di Bilancio, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori. Per quanto attiene specificamente al requisito dell’interconnessione esso è manifestato quando il bene immateriale sia in grado di scambiare informazioni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale), oppure esterni (ad esempio clienti, e fornitori) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate.
Interessante è il passaggio nel paragrafo 6.4 in cui si parla della modalità di fruizione del beneficio per i beni immateriali. Infatti mentre per quelli materiali il punto di riferimento è la quota di ammortamento tabellare stabilito dal Dm 31 dicembre 1988, per quelli immateriali non esiste una quota di ammortamento tabellare. La tesi proposta è che si faccia riferimento all’articolo 103, comma 1, del Tuir, il quale prevede una deduzione massima per ammortamento pari al 50% del costo del bene, e quindi a tale entità, al massimo, dovrà essere parametrata la maggiorazione del 40 per cento. Quindi volendo esemplificare un caso concreto, poniamo che venga sostenuto un costo di 50mila euro per acquisto del bene immateriale e che si procede a un ammortamento biennale, alla quota stanziata nel conto economico pari a 25mila euro verrà sommato il beneficio fiscale dì 10mila euro. Non è scontato che l’agevolazione decorra dallo stesso periodo d’imposta in cui il bene immateriale è stato acquisito, poiché è necessario che sia anche interconnesso, il che potrebbe avvenire anche successivamente all’acquisto.
Fonte: Il sole 24 ore