Uno dei temi di maggiore interesse per le imprese italiane riguarda la possibilità di fruire dei benefici fiscali (maggiorazione degli ammortamenti) a fronte di investimenti in beni nuovi.
Su questo aspetto si stanno accavallando, per il 2017, tre disposizioni, e precisamente: il bonus del 40% sui beni materiali generici, il bonus del 150% sui beni ad alto contenuto tecnologico (indicati sinteticamente con il termine Industria 4.0) e il beneficio del 40% sui beni immateriali Industria 4.0. Le norme di legge che hanno prorogato e ampliato il beneficio hanno però bisogno, come sempre, di interpretazioni, soprattutto per quanto riguarda la concreta applicazione ad alcuni casi pratici. Su questi aspetti, anticipiamo oggi le risposte fornite dall’agenzia delle Entrate ai quesiti posti dagli operatori e che verranno ufficializzati oggi nel corso di Telefisco. Con una sorta di anteprima della manifestazione.
Una questione molto importante riguarda l’intreccio tra periodo in cui viene effettuato l’investimento e misura del beneficio. In prima battuta, occorre ricordare che l’applicazione delle norme è legato al criterio di competenza temporale dettato dalle regole del Tuir (articolo 109). Questo vuol dire, prendendo ad esempio il caso più diffuso, ovvero quello di acquisto di beni materiali finiti, che il momento rilevante per determinare la spettanza o meno del beneficio è la data di consegna o spedizione del bene. Se un bene è stato consegnato nel 2016, sarà sicuramente agevolato, ma solo con le misure previste per quel periodo d’imposta: questo significa che, anche se si tratta di un bene industria 4. 0, il beneficio spetterà nella misura del 40% anziché in quella maggiorata del 150 per cento. Dal punto di vista formale questa conclusione è ineccepibile, dato che la norma sugli iper ammortamenti non può che entrare in vigore dal 1° gennaio 2017, data in cui produce effetti la legge 232, ovvero la legge di bilancio 2017. È invece dal punto di vista sostanziale del funzionamento come incentivo della norma tributaria che si verifica una situazione spiacevole: le industrie che si sono date da fare per riuscire a ottenere la consegna di alcuni impianti 4.0 nel dicembre dello scorso anno, proprio per il timore di non potere fruire del bonus in caso di slittamento a gennaio, si trovano ora paradossalmente penalizzate perché non possono beneficiare della norma (nuova) di maggiore agevolazione.
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Ricordiamo anche che non sono assolutamente rilevanti, ai fini di questa analisi, il momento di entrata in funzione del bene né quello di avvenuta interconnessione del bene con il sistema aziendale. Infatti, a una specifica risposta, le Entrate confermano che se è un bene è stato consegnato nel 2016, anche se entra in funzione e viene interconnesso al sistema aziendale nel 2017, la misura del beneficio rimane ancora quella che vigeva lo scorso anno, e quindi il costo può essere maggiorato solo del 40 per cento.
La competenza dell’investimento in beni materiali condiziona anche il bonus sul software: viene infatti precisato che se l’acquisto del bene immateriale industria 4.0 avviene nel 2017 ma il software viene utilizzato per impianti acquistati in precedenza, il bonus non spetta. In altri termini, per beneficiare dell’agevolazione sui beni immateriali è necessario che esista almeno un bene materiale che fruisce della maggiorazione del 150 per cento. Per converso, non è necessario che il bene immateriale sia specificamente riferito al bene materiale che fruisce dell’iperammortamento: si può trattare, quindi, anche di un software non riferibile allo specifico bene materiale agevolato.
Se l’investimento riguarda un bene materiale che già comprende un software necessario per il suo funzionamento (software embedded), l’intero corrispettivo di acquisto fruisce della maggiorazione del 150%, senza bisogno di distinguere la componente materiale da quella immateriale. Nelle risposte viene specificato che questa interpretazione deriva dal fatto che i beni indicati nell’allegato B sono software stand alone, e quindi non necessari al funzionamento specifico del bene.
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Fonte articolo: Sole24ore