Iper solo dal 2017
La circolare prende in esame le agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali disposte dalla legge di bilancio 2017 ed in particolare la proroga del super ammortamento del 140% e il nuovo iper ammortamento del 250 per cento. Quest’ultimo incentivo riguarda i beni inclusi nella tabella allegata alla legge di bilancio per i quali si realizzi altresì il requisito di interconnessione. Molte regole applicative sono comuni ad entrambi gli incentivi e devono essere analizzate congiuntamente. Un primo chiarimento riguarda gli intrecci temporali tra le agevolazioni. Viene precisato che gli investimenti iper ammortizzabili sono solo quelli (dotati dei requisiti di legge) effettuati dal 1° gennaio 2017. Per stabilire il momento di effettuazione dell’investimento, precisa la circolare, occorre utilizzare i tradizionali criteri di competenza fiscale fissati dall’articolo 109, comma 2, del Tuir: consegna per le cessioni di beni e per i leasing, ultimazione per gli appalti. Non rilevano, come già in precedenti bonus, i criteri di imputazione temporale eventualmente previsti in modo differente dai principi contabili internazionali e (dal 2016) da quelli italiani in forza del principio di derivazione rafforzata (articolo 83, comma 1, come modificato dal Dl 244/2016).
Ciò significa che un bene iper ammortizzabile consegnato nel 2016, ancorché entratoi in funzione e interconnesso alla rete dal 1° gennaio 2017, potrà fruire solo del super ammortamento. Diversamente, un bene iper ammortizzabilconsegnato ed entrato in funzione nel 2017, ma interconnesso solo dal 2018, usufruirà nel 2017 del super ammortamento e dal 2018 dell’iperammortamento.
Maxicanone 20%
La circolare ribadisce che entrambi gli incentivi riguardano sia i beni acquisiti in proprietà, sia quelli in leasing. Non sono invece agevolabili, né con il super né con l’iperammortamento, i beni utilizzati in forza di locazione o noleggio. Eventualmente, in presenza dei requisiti di legge, potrà sfruttare l’agevolazione il soggetto locatore o noleggiante. Attenzione, però, il super ammortamento per i beni a noleggio spetta solo se l’impresa concedente svolge il noleggio quale sua attività principale, mentre non è consentito per chi effettua l’operazione in via occasionale (ad esempio all’interno di un gruppo).
Per usufruire dell’incentivo (sia super che iper) occorre che l’investimento sia realizzato entro il 31 dicembre 2017, ovvero anche successivamente, ma entro il 30 giugno 2018, purché nel 2017 sia sottoscritto e confermato l’ordine e venga pagato un acconto del 20 per cento. Se l’investimento è in leasing, la descritta condizione si ritiene verificata qualora entro il 31 dicembre 2017 venga sottoscritto il contratto e sia corrisposto un maxicanone iniziale almeno pari al 20% del totale delle quote capitali dei canoni.
Nel caso invece di investimenti mediante appalto, la proroga al 30 giugno richiede che entro dicembre 2017 venga firmato il contratto e si versi un acconto del 20% del totale del prezzo contrattuale. In questo caso, i costi super o iper ammortizzabili saranno quelli sostenuti entro il 30 giugno (ultimazione dell’appalto o Sal liquidati in via definitiva).
Interconnessione
La circolare illustra in dettaglio i contenuti del requisito di interconnessione che dovrà essere autocertificato o risultare da perizia tecnica giurata (beni di costo superiore a 500mila euro). L’interconnessione richiede che il bene scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale, pianificazione, progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio e controllo, eccetera) e/o esterni (ad esempio clienti, fornitori, eccetera) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (Tcp-Ip, Http, Mqtt, eccetera); inoltre, occorre che esso sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio indirizzo Ip).
Fonte: Sole24ore – Articolo di Luca Giani