Con l’interconnessione tardiva si recupera tutto l’iperammortamento scontando il premio del 40%
L’iperammortamento gioca la carta del bonus «pieno» anche con l’interconnessione tardiva. È quanto emerge da uno degli esempi della circolare 4/E/2017.
L’interconnessione
Elemento essenziale per fruire dell’iperammortamento (o superammortamento per beni immateriali) è attestare che è avvenuta l’interconnessione. Questo elemento va certificato dal legale rappresentante se l’investimento non supera 500mila euro, mentre nel caso superasse tale entità va redatta perizia giurata da parte di un ingegnere, un perito industriale ovvero da attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Può accadere che il periodo di entrata in funzione del bene non collimi con quello in cui è avvenuta l’interconnessione: tale circostanza, secondo quanto si desume da un esempio della circolare, non dovrebbe produrre effetti sull’importo totale della agevolazione (che pare restare sempre il 150% del costo), ma solo sulla sua ripartizione temporale. Poniamo che si abbia un bene entrato in funzione nel 2017, suscettibile di iperammortamento, ma solo nel 2018 interconnesso. Nel 2017 si potrà ottenere il beneficio del 40% di variazione diminutiva (calcolata sulla quota di ammortamento tabellare), mentre dal 2018 si potrà beneficiare dell’iperammortamento, ripartendo il 150%, al netto di quanto già temporaneamente dedotto come super ammortamento, sugli anni residui.
Ad esempio si supponga un bene ammortizzabile al 20%, con un costo pari a 100mila euro, che origina una deduzione totale di 150mila euro da iperammortamento. Nel 2017 si ha solo l’entrata in funzione, senza interconnessione, quindi un beneficio del 40% calcolato su metà aliquota (dato l’anno di acquisto del bene). Nel modello Redditi 2018 (esercizio 2017) si genera una variazione diminutiva di 4mila euro (100mila x 10% x 40). Dal 2018 si potrà fruire dell’iperammortamento recuperando anche la quota non dedotta nel 2017. In pratica, dal beneficio globale 150mila euro si dovranno sottrarre i 4mila euro già fruiti dividendo il risultato per i 5 anni residui dell’ammortamento (2018-2022). L’importo che potrà essere dedotto per iperammortamento sarà quindi pari a 146.000/5 = 29.200 euro annui. In tal modo emerge che viene beneficiato l’intero vantaggio da iperammortamento (150% del costo), anche se nel primo anno non vi è stata interconnessione. Resta da capire se lo stesso risultato si otterrebbe anche nel caso in cui l’interconnessione fosse avvenuta in anni successivi, o addirittura nell’ultimo.
Gli acconti
Nell’introdurre il superammortamento, la legge di Stabilità 2016 aveva previsto che per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2016, l’imposta storica da assumere quale base di riferimento dovesse essere depurata dal superammortamento. Istituendo l’iperammortamento, la legge di Bilancio 2017 segue una simile impostazione con riferimento al periodo d’imposta 2018: anche in questo caso l’imposta storica relativa al 2017, da assumere quale base di riferimento per calcolare l’acconto del 2018, andrà depurata degli effetti legati ai nuovi bonus.
Il paragrafo 7 della circolare 4/E si sofferma sul calcolo dell’acconto per 2017 quando si utilizza il cosiddetto metodo storico. Si nota infatti che nessuna norma richiede, a tali fini, un ricalcolo dell’imposta storica 2016, la quale potrà essere stata influenzata dalla fruizione della agevolazione da superammortamento senza che tale effetto debba essere depurato per il calcolo dell’acconto. Vediamo questo esempio: bene acquistato nel 2015, con superammortamento di 100 che ha generato un risparmio Ires di 27,5. Imposta totale dovuta per il 2015 pari a 100, che va considerata 127,5 ai fini del calcolo dell’acconto per il 2016. Stessa situazione nel 2016 con un risparmio che raddoppia poiché calcolato su una quota di ammortamento al 100 per cento. Quindi risparmio Ires 55. Per il calcolo dell’acconto 2017 si assume l’imposta storica del 2016, poniamo ancora pari a 100 (senza incrementarla a 155).